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  • LIBERI PROFESSIONISTI – RITENUTE IRPEF e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CALCOLO nelle FATTURE

     

    Tipologie di fatture che i soggetti titolari di partita Iva possono emettere per l’attività Professionale esercitata, a seconda che abbiano o meno una Cassa di previdenza dell’albo professionale e che siano o meno anche lavoratori dipendenti esonerati dal versamento del contributo soggettivo alla Cassa nazionale di categoria.

     

    RITENUTA d’ACCONTO IRPEF: in generale, sui compensi per prestazioni artistiche e professionali si applica la ritenuta d’acconto ai fini Irpef nella misura del 20% sul 100% dei compensi stessi.

     

    Nel caso particolare dei soggetti che beneficiano del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo, il sostituto d’imposta è esonerato dall’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto Irpef.

    A tale scopo il contribuente agevolato deve rilasciare al sostituto un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi a cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva deve essere indicata nelle fatture emesse.

     

    BASE IMPONIBILE IRPEF: la base imponibile sulla quale va calcolata la ritenuta d’acconto Irpef si determina in modo differente a seconda che si tratti di un professionista iscritto ad una Cassa nazionale di previdenza di categoria, oppure si tratti di un lavoratore autonomo abituale iscritto alla Gestione Separata Inps.

     

    A) LIBERI PROFESSIONISTI iscritti alla CASSA di PREVIDENZA di CATEGORIA:

    nel caso di prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria (ad esempio Cassa di previdenza degli ingegneri, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ecc.), i compensi sui quali applicare la ritenuta Irpef devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la normativa pone a carico del cliente.

     

    Pertanto l’ammontare di tali contributi (pari, in genere al 4% del compenso ma in alcuni casi al 2%) non costituisce reddito professionale e, quindi, non è soggetto a ritenuta.

    Di conseguenza, la base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto deve essere determinata al netto dei contributi previdenziali dovuti.

     

    Infatti l’inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall’articolo 16 del D.L. n. 41/1995, in base al quale il contributo:

    • concorre a formare la base imponibile IVA;

    • non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 20%.

     

    ESEMPIO di fattura con contributo alla Cassa di categoria del 2%

     

    Compenso per prestazione professionale    € 1.500,00

    Rimborso biglietto Autostrada                         € 30,00

    Totale compenso                                       € 1.530,00

    Contributo alla Cassa di previdenza 2%          € 30,60

    Imponibile Iva                                           € 1.560,60

    Iva 22%                                                       € 343,33  (Iva anche su rivalsa)

    Totale                                                       € 1.903,63

    a dedurre

    Ritenuta d’acconto 20% sul compenso tot. € 306,00 (= 20% di € 1.530) solo su compenso

    TOTALE NETTO da corrispondere                 € 1.597,63

     

    NOTA la rivalsa NON costituisce Ricavo

     

    B) PROFESSIONISTI senza una PROPRIA CASSA di CATEGORIA ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS:

    per le prestazioni effettuate da lavoratori autonomi abituali sprovvisti di una propria Cassa previdenziale e, quindi obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, i compensi vanno considerati al lordo del contributo previdenziale e assistenziale del 4% addebitato (facoltativamente) dal professionista al cliente.

    Si tratta dei compensi erogati soggetti titolari di partita Iva iscritti all’Inps ma non iscritti ad una Cassa di previdenza di categoria in quanto non esercitano professioni in relazione alle quali esiste una Cassa previdenziale di categoria.

    Il contributo previdenziale Inps del 4%, previsto per i lavoratori autonomi abituali senza Cassa di categoria, costituisce per essi un reddito.

    Pertanto la ritenuta d’acconto del 20% va calcolata anche su questo contributo, come indicato nell’esempio di seguito.

    Infatti, come precisato dall’Inps nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l’obbligo di pagare il contributo del 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista, che è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps.

    Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo.

    Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte integrante del compenso, nella Risoluzione 11 luglio 1996, n. 109/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che tale maggiorazione:

    • costituisce base imponibile ai fini IVA;

    • a differenza del contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta imponibile ai fini IRPEF e va pertanto assoggettata alla ritenuta d’acconto del 20%.

     

    ESEMPIO di fattura con contributo Inps del 4%

     

    Compenso per prestazione professionale     € 850,00

    Rimborso biglietto del treno                          € 25,00

    Totale compenso                                         € 875,00

    Contributo Inps 4%                                       € 35,00

    Imponibile Iva                                            € 910,00

    Iva 22%                                                     € 200,20  (Iva anche su rivalsa)

    Totale                                                      € 1.110,20

    a dedurre

    Rit. d’acconto 20% su compenso + Inps  € 182,00 (= 20% di € 910,00)  ritenuta anche su rivalsa

    TOTALE NETTO da corrispondere                 € 928,20

     

    NOTA la rivalsa COSTITUISCE Ricavo Tassato

     

    CASO PARTICOLARE

    PROFESSIONISTA con CASSA di CATEGORIA e ISCRITTO alla GESTIONE SEPARATA INPS:

    oltre alle ipotesi a) e b) descritte prima, può sussistere anche il caso particolare di una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto titolare di partita Iva che esercita una professione per la quale esiste la relativa Cassa di previdenza di categoria (ad esempio, un architetto, un ingegnere, un geometra) che, però, si è avvalso della possibilità di richiedere l’esonero dal versamento a tale Cassa dei contributi previdenziali soggettivi (e, quindi, versa solo il contributo integrativo del 2%) in quanto è anche un lavoratore dipendente di un ente pubblico (di un Comune, della Provincia, ecc.) ovvero di un’azienda privata e, conseguentemente, è iscritto ad Inps, ecc.

    In questa ipotesi, il libero professionista applica il contributo del 2% per la Cassa nazionale di previdenza di categoria, ma ha anche la facoltà (non l’obbligo) di applicare, oltre al 2%, anche la rivalsa del 4% del contributo Inps previsto dall’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

    Pertanto il professionista può emettere una fattura recante entrambi i contributi previdenziali (2% alla Cassa Nazionale e 4% all’Inps).

     

    ESEMPIO di fattura con contributo alla Cassa di categoria e contributo Inps

     

    Compenso per prestazione professionale         € 670,00

    Contributo Inps 4% su € 670,00                        € 26,80

    Totale compenso                                            € 696,80

    Contributo Cassa previdenza 2% su € 696,80    € 13,94

    Imponibile Iva                                                € 710,74

    Iva 22%                                                         € 156,36

    Totale                                                             € 867,10

    a dedurre

    Ritenuta d’acconto 20% su compenso + Inps   € 139,36 (= 20% di € 696,80)

    TOTALE NETTO da corrispondere                     € 727,74