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    STAMPA - BOLLATURA - VIDIMAZIONE  DEI  REGISTRI  CONTABILI

     

     

    Stampa e numerazione fogli

     

    E’ possibile procedere alle stampe dei registri fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

     

    Il termine se ci sono diverse scadenze per le singole imposte, diverse sono anche le scadenze delle stampe:

     - la contabilità IVA deve essere stampata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

     - la contabilità relativa all'IRPEF/IRPEG entro il termine previsto per tali dichiarazioni.

     

     Considerando che oramai la maggior parte delle aziende deve presentare l'UNICO, i termini sono in pratica gli stessi per qualsiasi imposta.

     

    A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

     

    La possibilità di procedere alle stampe fino quasi al termine dell'anno solare successivo, in considerazione dei termini per l'invio telematico, non intacca l'altro obbligo, quello della memorizzazione dei dati entro sessanta giorni dall'operazione.

     

    Una Risoluzione del Ministero delle Finanze spiega che è consentito stampare fogli mobili a condizione che:

    - ogni foglio riporti l’ intestazione della Ditta con indirizzo e codice fiscale/partita Iva;

    - in fase di stampa del registro o libro giornale deve essere numerato progressivamente ogni foglio con l’ indicazione dell’ anno di riferimento seguito dal numero della pagina; è stato precisato che l’ anno che deve comparire sulla stampa è quello di competenza delle registrazioni;

    - ogni cento pagine stampate (oppure frazioni o multipli di cento) è necessario apporre la marca da bollo (in alto, sopra alla prima scritturazione) sulla pagina N. 1 e successivamente sulla N.101 – 201 – 301 – e così di seguito;

    - altra modalità può essere quella di applicare una serie di marche da bollo per un certo numero di pagine

    (ad esempio per trecento o mille pagine) e stampare poi il Libro o registro fino all’ ultima pagina; una volta terminato si bollerà un nuovo Libro o registro, e così via.

     

    ESEMPIO: Stampa del Libro Giornale di Gennaio 2013: la numerazione progressiva deve figurare: 2013/01, 2013/02……….2013/100 (si appone la marca nella pagina N. 2013/01), poi si continua con la pagina 2013/101, 2013/102 e così di seguito sino alla 2013/200 (si appone la marca alla 2013/101).

     

    Si può anche predisporre un tabulato di mille pagine apponendo 10 o 20 marche da bollo sulla prima pagina.

    Quando si arriverà a stampare il 2013 si ricomincia da capo con la numerazione: 2013/01, 2013/02…….ecc.

    Nel passaggio tra un anno e l’ altro si dovrà tenere conto delle cento pagine "a cavallo" per apporre il solito BOLLO oppure apporre tutte le marche necessarie sulla Prima Pagina.

     

    Mastrini / Partitari: Ricordiamo che si tratta di scritture ausiliarie e che devono obbligatoriamente essere stampate ogni anno dopo la chiusura del Bilancio, in caso di verifica sono tra le prime documentazioni contabili ad essere richieste insieme alla Cassa.

     

    Mastrino "Cassa": controllare che il saldo giornaliero NON vada mai in negativo!

     

    REGISTRI IVA: Entro lo stesso termine è obbligatorio stampare anche i Registri Iva: Acquisti (Ordinari e 74Ter), Vendite, Corrispettivi (Ordinari e 74Ter), Riepilogativo Liquidazioni.

     

    Vidimazione e Bollatura

     

    Per effetto della Legge 383 del 18/10/01, entrata in vigore il 25/10/01, è venuto meno l’obbligo di procedere alla numerazione e alla bollatura presso i notai ed il Registro delle Imprese del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell’I.V.A.

    Restano come unici adempimenti da parte del contribuente la numerazione progressiva delle pagine e l’assolvimento, ove previsto, prima che il libro o registro venga posto in uso, dell’imposta di bollo (per le Imprese Individuali e le Società di persone relativamente ai soli libro giornale ed inventari l’imposta di bollo è stata elevata a 32,00 Euro – per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine).

    Rimane pertanto l’obbligo della numerazione e bollatura per gli altri libri previsti dalla normativa civilistica e da altre norme speciali.

    Di seguito riporto le indicazioni generali relative agli attuali adempimenti in materia di bollatura iniziale di libri e registri.

     

    LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI

    E‘ stato soppresso l‘obbligo di bollatura di questi libri, che devono solo essere numerati

    progressivamente. Nel caso che tali libri non siano facoltativamente bollati dal contribuente, la

    numerazione progressiva delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun

    anno, con l‘indicazione, pagina per pagina, dell‘anno cui si riferisce. L‘anno da indicare è quello cui

    fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

    Se il libro giornale e il libro inventari non vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono

    comunque scontare l‘imposta di bollo. Le società di persone e gli imprenditori individuali applicano

    due marche da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine, non una come è richiesto alle società di capitali.

    Nel caso in cui un libro giornale si fermi alla pagina 85 del 2006, la marca da bollo apposta

    all‘inizio del libro sarà valida anche per le prime 15 pagine del libro giornale del 2007. Perciò la

    marca da bollo andrà apposta sulla pagina 2007/16 del successivo libro giornale.

    Qualora il contribuente eserciti la facoltà di bollare i libri e i registri contabili per cui è venuto meno

    tale obbligo, la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell‘anno in cui è effettuata la

    bollatura (sul punto v. Circolare n. 92 del 22/10/2001). In caso di bollatura facoltativa è comunque

    previsto l‘aumento dell‘imposta di bollo da € 16,00 ad € 32,00 per gli imprenditori individuali e le

    società di persone.

     

    IMPOSTA DI BOLLO

     

    LIBRO GIORNALE ED INVENTARI

     

    L‘imposta di bollo è pari ad € 32,00 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti:

    _ Imprenditori commerciali;

    _ Società di persone;

    _ Società cooperative;

    _ Mutue assicuratrici;

    _ G.E.I.E.;

    _ Società estere;

    _ Associazioni e fondazioni;

    _ Enti morali.

     

    L‘imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente

    dall‘adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti:

    _ Società per azioni;

    _ Società in accomandita per azioni;

    _ Società a responsabilità limitata;

    _ Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

    _ Consorzi ed aziende di enti locali;

    _ Enti pubblici.

     

    ALTRI LIBRI

    L‘imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

     

    MODALITA‘ DI VERSAMENTO

    Le marche da bollo devono essere applicate nell‘ultima pagina numerata, verranno poi annullate

    dall‘ufficio.

    Il pagamento, in alternativa, può essere effettuato tramite modello F23, indicando al punto 6

    "Ufficio o Ente" il codice "APD" e nel campo 11 – codice tributo "458T" denominato " imposta di

    bollo su libri e registri". In tal caso andrà allegato al modello L2 il modello F23 quietanzato dalla

    banca o dall‘ufficio postale e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati

    sull‘ultima pagina del libro o registro.

     

    ESENZIONE TOTALE DALL‘IMPOSTA DI BOLLO

    L‘esenzione totale dall‘imposta di bollo si applica per:

    _ I formulari dei rifiuti trasportati;

    _ Le cooperative edilizie iscritte nel registro Prefettizio. Occorre

    indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6

    bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;

    _ Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte

    le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);

    _ Le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia

    dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro.

     

    TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA‘ CONSORTILI PER AZIONI O A

    RESPONSABILITA‘ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI

    TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS.

    267/2000)

    Il versamento va effettuato, per l‘anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di

    conto corrente postale, sul c/c postale 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo

    di Pescara - bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di

    inizio attività, e per gli anni successivi, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell‘IVA

    dovuta per l‘anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va

    compilata la sezione "Erario", utilizzando il codice tributo 7085.

    Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l‘avvenuto pagamento. La tassa non è

    dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di

    un altro ufficio dell‘Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l‘applicazione della tassa

    annuale forfetaria: infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

    L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall‘ammontare del capitale

    sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:

    _ € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;

    _ € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

    Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali

    aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono

    sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno

    successivo.

    Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di

    versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente. Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto

    pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.

     

    TASSA ORDINARIA

    (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA‘ DI PERSONE,

    COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA'

    COOPERATIVE A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)

    Il versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione. Può essere effettuato

    sul c/c postale 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - bollatura e

    numerazione libri sociali oppure tramite modello F23, codice tributo 711T, oppure con applicazione

    di marche di concessione governativa. Se il versamento viene effettuato con modello F23, una copia

    dello stesso va allegata al modello L2.

    Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il tagliando attestazione va apposto sull‘ultima

    pagina del libro da bollare.

     

    ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le

    Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.

    Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione

    governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.

    Sono esenti anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.

     

    SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

    L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa

    annuale forfetaria - è soggetto all‘applicazione di una sanzione amministrativa.

     

    PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE

    Il seguente elenco intende dare un'indicazione dei principali libri e registri contabili e della relativa

    competenza degli Enti preposti alla bollatura.

     

    REGISTRI OBBLIGATORI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO

    Libri sociali obbligatori per SPA, Cooperative, SRL (art. 2421 c.c.)

    _ Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);

    _ Libro delle obbligazioni;

    _ Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

    _ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

    _ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;

    _ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

    _ Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);

    _ Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

     

    Per le srl in base all' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti:

    _ Libro dei soci;

    _ Libro delle decisioni dei soci;

    _ Libro delle decisioni degli amministratori;

    _ Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

     

    Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere

    messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.

     

    Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali

    L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la

    competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.

     

    L’elencazione seguente non è esaustiva.

     

    In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.

    _ Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;

    _ Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;

    _ Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza

    per la circolazione dei mezzi di trasporto;

    _ Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);

    _ Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);

    _ Registro di contabilità dei lavori pubblici;

    _ Registro dei fidi;

    _ Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997); esente da bollo,

    tassa CCGG e diritti di segreteria;

    _ Registro di carico/scarico rifiuti; sono dovuti i diritti di segreteria 

    La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 co. 24bis "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato su G.U. n. 24 del

    29.01.2008);

    _ Registro dei programmi.

     

    BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO

    Libri contabili previsti dal codice civile

    La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge

    383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:

    _ Libro giornale;

    _ Libro sezionale del libro giornale;

    _ Libro inventari;

    _ Libro sezionale del libro inventari.

    Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo

    idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.

     

    Registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi.

    La bollatura facoltativa è prevista per i registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui

    redditi, per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della bollatura a decorrere dal

    25/10/2001 (vedi elenco pagina successiva).

    Le normativa di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che

    prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.

     

    Elenco non esaustivo

    - Registro IVA acquisti;

    - Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);

    - Registro IVA acquisti CEE;

    - Registro IVA vendite CEE;

    - Registro dei corrispettivi;

    - Registro dei beni ammortizzabili;

    - Registro prima nota cassa;

    - Registro unico IVA;

    - Registro unico IRPEF;

    - Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);

    - Registro fatture in sospeso;

    - Registro di carico registratori fiscali;

    - Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);

    - Registro merci in conto deposito;

    - Registro prima nota cassa;

    - Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;

    - Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;

    - Registro cronologico (tenuto dai professionisti);

    - Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);

    - Registro editori;

    - Registro delle esportazioni in conto deposito;

    - Registro dei codici;

    - Corrispondenza e copie fatture;

    - Registro delle movimentazioni finanziarie;

    - Registro IVA multiaziendale;

    - Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;

    - Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;

    - Registro dei trasferimenti intracomunitari diversi da cessioni o acquisti;

    - Registro delle dichiarazioni d‘intento;

    - Registro campioni gratuiti (omaggi);

    - Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;

    - Registro merci in conto lavorazione;

    - Registro merci in conto prova;

    - Registro merci in visione;

    - Registro rimanenze merci;

    - Registro merci ricevute;

    - Registro merci in comodato;

    - Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;

    - Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;

    - Registro delle somme ricevute in deposito;

    - Registro incassi e pagamenti;

    - Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;

    - Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;

    - Registro degli acquisti da raccoglitori;

    - Registro degli imballaggi non restituiti;

    - Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;

    - Registro delle variazioni;

    - Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.

     

    BOLLATURA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

    Bollatura presso uffici INAIL o INPS

    _ Registro matricola;

    _ Libro paga;

    _ Registro delle presenze.

     

    Bollatura presso ufficio A.S.L.

    _ Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;

    _ Registro degli infortuni.

     

    Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)

    _ Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli

    _ preziosi, cesellatori, orafi;

    _ Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;

    _ Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi,

    _ esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;

    _ Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;

    _ Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.

     

    Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune

    _ Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;

    _ Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;

    _ Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.

     

    Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate

    _ Registro di inquinamento atmosferico;

    _ Registro per il personale delle associazioni di volontariato;

    _ Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;

    _ Registro dei lavori edili.

     

    Bollatura presso Ufficio Regolazione del mercato (Camera di Commercio)

    _ Registro amidi e zuccheri;

    _ Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);

    _ Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;

    _ Bollettario acido acetico.

     

    ALTRE INFORMAZIONI UTILI

     

    SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE

    Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).

    Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, poiché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 112 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

     

    SOCIETÀ TRASFORMATE

    Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione. Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.

     

    Sanzioni

     

    Per effetto del cosiddetto “favor rei”, non si dovranno applicare le sanzioni irrogabili prima dell’entrata in vigore del decreto in discorso.

     

    Naturalmente, se la sanzione è già stata irrogata e pagata, non si avrà diritto al rimborso di quanto pagato.

     

    Poiché però l’obbligo della numerazione non è stato soppresso, la relativa violazione - riconducibile verosimilmente alla irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 471/97 - continuerà ad essere sanzionata; tuttavia, é da rilevare come, stante il disposto dell’art. 6 comma 5bis del D.Lgs. n. 472/97, tale sanzione potrà essere applicata solo qualora abbia rappresentato ostacolo all’azione di controllo del Fisco ; in caso contrario, infatti, rientrerà tra le cosiddette violazioni formali.

     

     

     

    Valore storico delle marche da bollo

     

    IN LIRE

    • dal 01.01.1973 al 08.07.1974 - Lire 500

    • dal 09.07.1974 al 27.12.1976 - Lire 700;

    • dal 28.12.1976 al 27.05.1978 - Lire 1500;

    • dal 28.05.1978 al 31.12.1981 - Lire 2000;

    • dal 01.01.1982 al 24.09.1987 - Lire 3000;

    • dal 25.09.1987 al 31.12.1990 - Lire 5000;

    • dal 23.05.1990 al 22.07.1990 - Lire 5500

    • (il DPCM 18-05-1990 aveva aumentato l'importo, ma poi è decaduto nei termini);

    • dal 01.01.1991 al 13.07.1992 - Lire 10.000;

    • dal 14.07.1992 al 31.12.1995 - Lire 15.000;

    • dal 01.01.1996 al 28.02.2002 - Lire 20.000;

    IN EURO

    • dal 01.01.2002 al 31.07.2004 - Euro 10,33;

    • dal 01.08.2004 al 31.05.2005 - Euro 11,00;

    • dal 01.06.2005 al 26.06.2013 - Euro 14,62;

    • dal 26.06.2013 ad oggi - Euro 16,00. (aggiornamento fine Dicembre 2013)

    Dal 26 giugno 2013 nuovi importi per l'imposta fissa di bollo

    Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della Legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente a euro 2,00 e a euro 16,00.

     

    L’imposta di bollo ora stabilita nella misura fissa di € 2,00 (anziché 1,81) è applicabile, in particolare, su:

    • fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a € 77,47 come previsto dall'art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72;

    • ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, come disposto dall'art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.