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    L’AGEVOLAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

    IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO FISCALE

    I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

     

    Non si deve più tener conto dei limiti previsti dalla precedente normativa, tra cui quello del 12 per cento del reddito complessivo e quelli appositamente stabiliti per i lavoratori dipendenti.

     

    La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

    L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

     

    Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23 per cento, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro.

     

    Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto:

    _ le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile;

    _ i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

     

    ATTENZIONE

    La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.

    Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.

    Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

     

    Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione.

    In sostanza, dal punto di vista fiscale, i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati a quelli italiani.

     

    Relativamente ai fondi dichiarati in "situazione di squilibrio finanziario" (situazione accertata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali), si continua ad applicare la precedente disciplina che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza il rispetto del limite di 5.164,57 euro.

    In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

     

    Prosecuzione volontaria della contribuzione

    Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

    Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.