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  • VERSAMENTO IMPOSTE DA REDDITI 2018  PRIMA SCADENZA AL 2 LUGLIO 2018
     

     

    VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

    Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA

    Senza maggiorazione

    2 luglio

    Con maggiorazione dello 0,4%

    20 agosto

    Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio

    1° rata

    2 luglio

    2° rata con interesse dello 0,31

    31 luglio

    3° rata con interesse dello 0,64

    31 agosto

    4° rata con interesse dello 0,97

    1 ottobre

    5° rata con interesse dello 1,30

    31 ottobre

    6° rata con interesse dello 1,63

    30 novembre

    Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto

    1° rata

    20 agosto

    2° rata con interesse dello 0,11

    31 agosto

    3° rata con interesse dello 0,44

    1 ottobre

    4° rata con interesse dello 0,77

    31 ottobre

    5° rata con interesse dello 1,10

    30 novembre

    Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA

    Senza maggiorazione

    2 luglio

    Con maggiorazione dello 0,4%

    20 agosto

    Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio

    1° rata

    2 luglio

    2° rata con interesse dello 0,16

    16 luglio

    3° rata con interesse dello 0,49

    20 agosto

    4° rata con interesse dello 0,82

    17 settembre

    5° rata con interesse dello 1,15

    16 ottobre

    6° rata con interesse dello 1,48

    16 novembre

    Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto

    1° rata

    20 agosto

    2° rata

    20 agosto

    3° rata con interesse dello 0,33

    17 settembre

    4° rata con interesse dello 0,66

    16 ottobre

    5° rata con interesse dello 0,99

    16 novembre

    Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir

    senza maggiorazione

    2 luglio

    con maggiorazione

    20 agosto

    Società di capitale – senza maggiorazione

    Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio

    2 luglio

    Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio

    31 luglio

    Bilancio non approvato

    31 luglio

    Società di capitale – con maggiorazione

    Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio

    20 agosto

    Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio

    31 agosto

    Bilancio non approvato

    31 agosto

    VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018

    Per tutti

    30 novembre

     
     
    Versamento e compensazione

    I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:


     

    Soggetti Irpef

    Soggetti Ires

    Imposte sui redditi – saldo

    4001

    2003

    Imposte sui redditi – acconto prima rata

    4033

    2001

    Imposte sui redditi – acconto seconda rata

    4034

    2002

    Iva annuale saldo

    6099

    Irap - saldo

    3800

    Irap - acconto prima rata

    3812

    Irap - acconto seconda rata

    3813

    Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario

    1668

    Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni

    3805

     

    Compensazioni

    In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali” contenuta nella circolare mensile di gennaio 2018.

    In ogni caso di ricorda che:

    ·         i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2018 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;

    ·         dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;

    ·         ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

    La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

    ·         compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
    ·         compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).