VERSAMENTO IMPOSTE DA REDDITI 2018 PRIMA SCADENZA AL 2 LUGLIO 2018
I
versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il
modello di
pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei
tributi
sono i seguenti:
Compensazioni In
relazione alle
compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Regole
per il corretto
utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti
fiscali” contenuta nella
circolare mensile di gennaio 2018. In
ogni caso di
ricorda che: ·
i
crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi
2018
potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere
dalla data del 1°
gennaio 2018; ·
dal
2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere
compensati
mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno
solare; ·
ai
sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un
blocco alla possibilità di
utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali
qualora il
contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Al fine
di “liberare” la possibilità di
compensare i crediti erariali con tributi
diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento
scadute (ovvero
estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia
inferiore a
1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la
presentazione del
modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali
prioritariamente in
compensazione con le somme iscritte a ruolo. La
compensazione dei
crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire
secondo 2 distinte
modalità: · compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). |